Sospensione rate e mutui
DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17/03/2020 “CURA ITALIA” Art. 54
(Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)
- Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
- l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
- Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007è sostituito dal seguente: "478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione."
- Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.
- Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.
- Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
MODULO MEF - Richiesta sospensione
I MODULI DEBITAMENTE COMPILATI E FIRMATI, VANNO CORREDATI DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE E INOLTRATI A:
08149.bcc@actaliscertymail.it
Tutti i Privati, titolari di un mutuo per l’acquisto prima casa con specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Tutti i Privati soggetti a sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi e a riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.
Per questa casistica, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non consecutivi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
Altre tipologie
Lavoratori autonomi o liberi professionisti (per un periodo limitato di 9 mesi dall'entrata in vigore di detto Decreto) che abbiano registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data (qualora non sia trascorso un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.
Queste casistiche si aggiungono a quelle già previste dal Fondo istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 quali:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge (17 dicembre 2020), è stato inoltre eliminato il requisito della presentazione del modello ISEE per accedere al Fondo di Solidarietà.
Inoltre ai sensi dell’art 12 del Decreto Legge 8 Aprile 2020 n, 23, e per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto (quindi fino al 8 gennaio 2021), viene ampliato l'accesso al Fondo anche ai titolari di mutuo in ammortamento da meno di 1 anno.