Assegni - Centrale d'Allarme Interbancaria - Pagamento tardivo
A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria COVID-19 è stata riammessa la possibilità, ai sensi dall’art. 13, comma 7 bis del Decreto Legge n. 73/2021, se hai emesso un assegno bancario privo di fondi che ricade nell’ambito di applicazione della predetta normativa sulla sospensione dei termini, di effettuare il pagamento tardivo a sanatoria dell’illecito corrispondendo la penale in misura dimezzata (5% dell’importo facciale non pagato dell’assegno anziché il 10%) solo se effettui il pagamento tardivo dell’assegno entro il 29 novembre 2021 incluso.
Il pagamento tardivo effettuato dopo il 29 novembre 2021 dovrà invece essere comprensivo della penale nella misura ordinaria del 10%.