Accordo ABI - Associazioni dei consumatori per sostenere le famiglie

È una ulteriore iniziativa per supportare la sostenibilità finanziaria delle famiglie. 
?Gli ambiti di intervento dell’Accordo sono:
  • mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini;
  • prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.
  • SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 30 GIUGNO 2020
La sospensione comprende anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020. La sospensione non determina l’applicazione di alcuna commissione. 
La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. 
Gli eventi previsti per poter accedere alla moratoria riguardano la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto; la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; la riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico per lavoratori autonomi e liberi professionisti. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della collaborazione tra ABI e Associazioni dei Consumatori e del Protocollo d’intesa "CREDIamoCI", il tutto a supporto dell’economia del Paese e delle fasce di popolazione maggiormente a rischio di vulnerabilità.

Un rapido intervento per sostenere il reddito dei lavoratori sospesi in Cassa integrazione o beneficiari di assegno ordinario, nelle more del pagamento diretto da parte dell’INPS o dall'Ente competente.

La Banca aderisce alla Convenzione ABI in tema di Anticipazione Sociale del 30.03.2020 a favore dei lavoratori.
In forza di tale adesione i lavoratori e le lavoratrici dipendenti di aziende che, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione al reddito, siano sospesi/e dal lavoro a zero ore possono richiedere alla Banca una anticipazione dell’integrazione salariale nei casi in cui la stessa non venga anticipata dal datore di lavoro.

Chi può richiedere l'anticipazione dell'integrazione salariale?
  • Se sei titolare di conto corrente della banca con accredito continuativo dello stipendio;
  • Se il tuo datore di lavoro ha già presentato domanda di cassa integrazione all’INPS o all’Ente competente avendone richiesto il pagamento diretto;
  • Se il tuo datore di lavoro non ti ha erogato direttamente l’anticipazione.
L’anticipazione è soggetta a valutazione del merito creditizio da parte della Banca.

INDICAZIONI PER LA TRASMISSIONE DELLA MODULISTICA
  • Compila e sottoscrivi la modulistica
  • Procedi all'invio della modulistica, ad esempio all'indirizzo e-mail della banca oppure
  • Contatta la tua filiale e richiedi un appuntamento per maggiori informazioni. Il nostro personale è a disposizione per fornirti il supporto necessario
  • Per maggiori informazioni, visita il sito dell'ABI.


Accordo ABI-Associazioni dei Consumatori
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